S T A T U T O
ARCI CACCIA
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PARMA
Conforme
allo statuto Arci Caccia Nazionale
approvato dal 9° Congresso Nazionale tenutosi
a ROMA dal 20 al 21 luglio 2007 e alla legge 7/12/2000 N.
383
Approvato dal Congresso Provinciale dei Soci il 16 marzo
2004 e modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del
29 luglio 2018
DEFINIZIONE E SCOPI
Art. 1
La Federazione ARCI CACCIA Provinciale di Parma è
un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge
n. 383 del 7 dicembre 2000 avente come scopo principale il
perseguimento di finalità di utilità sociale.
Fondata il 24 novembre 1995 è una associazione senza scopo
di lucro, autonoma, unitaria e pluralista che ha come scopo
principale quello di favorire l'esercizio venatorio nella
tutela, nel rispetto e nella conservazione dell'ambiente e
della fauna attraverso una attenta gestione e l'uso
compatibile dell'ambiente stesso.
La Federazione ARCI CACCIA di Parma è parte integrante
benché sia un ente autonomo di ARCI CACCIA NAZIONALE,
riconosciuta con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e
Foreste, di concerto con il Ministro dell'Interno, del
02/02/1974 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 Marzo
1974) ai sensi e per gli effetti della Legge n° 799 del
02/08/1967, che opera senza fine di lucro.
L'assenza di scopo di lucro a intesa come divieto di
ripartire gli utili tra i soci e affiliati anche in forme
differite e indirette, con conseguente obblighi di
reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività
istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso
di scioglimento per fini di utilità sociale.
Art. 2
La Federazione Arci Caccia Provinciale ha sede in Parma,
in Via del Taglio, n° 6 ed è federata all'Arci
Caccia Nazionale, associazione culturale riconosciuta da
Ministero
degli Interni come Ente avente finalità assistenziali con
Decreto del 02/8/1967 visto il Decreto Legislativo 10/7/1948
n° 705.
Finalita’ e attivita’
Art. 3
La Federazione Arci Caccia Provinciale di Parma è
un'associazione che organizza i cittadini che esercitano
l'attività venatoria e/o assimilata, avendo quale obiettivo
primario quello della piena attuazione delle finalità
contenute nella Legge 157/92 inerenti "Norme per il
prelievo della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio".
Organizza altresì tutti coloro che intendono impegnarsi sui
temi ambientali e faunistici del territorio per proteggerlo.
Vede negli A.T.C., nei C.A. e negli altri istituti
faunistici ambientali previsti dalle leggi gli strumenti
fondamentali per una gestione sociale, democratica e
partecipata sul territorio per affermare un'attività
venatoria eco-compatibile e popolare.
La Federazione Arci Caccia Provinciale di Parma al fine di
valorizzare la gestione del territorio promuove anche con
altri soggetti associati la costituzione di fondazioni e
forme di coordinamento provinciale degli A.T.C. e dei C.A.
che nel campo venatorio agisce e promuove anche le seguenti
attività connesse:
1-
Difesa e tutela dell'ambiente naturale;
2-
Collaborazione con le Associazioni Agricole presenti nella
provincia di Parma per una corretta gestione del territorio,
per garantire un reddito aggiuntivo all'impresa agricola
multifunzionale e di qualità e per favorire l'incremento
delle popolazioni faunistiche autoctone;
3-
Tutela e riproduzione della fauna selvatica con particolare
impegno nella lotta contro it bracconaggio;.
4-
Educazione dei cacciatori al rigoroso rispetto di tutte le
norme venatorie, legali e deontologiche e preparazione
all'esame di abilitazione per i neo cacciatori;
5-
Volontariato, ambientalista e per la protezione civile,
attività di prevenzione e difesa ambientale con particolare
riguardo alla prevenzione degli incendi, all'inquinamento e
al pronto intervento in caso di calamita naturali;
6- Osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a
tutela dell'ambiente, delle acque e della fauna, nel
rispetto della legge 266//91 e successive modifiche ed
integrazioni;
7- Vigilanza venatoria ed ambientale con l'ausilio di
guardie giurate volontarie coordinate dall'Amministrazione
Provinciale ai sensi della L.R. 8/1994;
8- Promozione di discipline sportive ed attività motorie,
intese come strumento di conoscenza e valorizzazione della
natura. In particolare le seguenti:
a)
cinofilia;
b)
tiro sportivo;
c)
tiro con l'arco;
d)
falconeria;
e)
speleologia;
f)
caccia fotografica;
g)
micologia;
h)
raccolta di tartufi;
i)
escursionismo;
j)
la pesca sportiva;
9- Gestione di aree naturali protette o di importanza
storico culturale, in collaborazione con gli enti locali;
10- Applicazione del trattato di Kjoto per la riduzione
dei gas inquinanti e promozione delle varie forme di energie
rinnovabili.
Adesioni individuali e collettive
Art. 4
Possono aderire all'Associazione Arci Caccia di Parma senza
alcuna discriminazione tutti i soggetti the decidono di
perseguire lo scopo dell'Associazione nel rispetto delle
disposizioni del presente statuto sociale.
Gli aderenti alla Federazione Arci Caccia di Parma si
distinguono in:
1-
Persone fisiche ovvero singoli cittadini denominati Soci
individuali;
2-
Circoli, gruppi e associazioni denominati Gruppi Associati
Affiliati.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri.
Soci individuali
Art. 5
Possono associarsi all'Arci Caccia, singoli cittadini che ne
condividano le finalità, gli scopi e il presente statuto.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta
al Consiglio Direttivo Provinciale.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del
Consiglio Direttivo Provinciale il richiedente acquisterà la
qualifica di socio.
Tutti i soci si dovranno impegnare a versare la quota
sociale stabilita dal Consiglio Direttivo Provinciale
annualmente.
Le quote associative sono intrasmissibili e non potranno mai
essere restituite.
La Federazione Arci Caccia Provinciale provvederà a
rilasciare ai soci individuali una tessera sociale.
Il trattamento dei dati personalì acquisiti all'atto
dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del
rapporto associativo sono finalizzate esclusivamente
all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non
possono essere comunicati e/o diffusi a terzi fatta espressa
accettazione da parte dell'interessato e salve le
comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per
Ia stipula di polizze assicurative.
Gruppi Associati
Art. 6
I circoli, le associazioni e i gruppi sono la struttura base
dell'Associazione.
Ogni circolo, associazione e gruppo deve avere un proprio
statuto sociale in sintonia con quello della Federazione
Arci Caccia Nazionale e non deve svolgere attività per scopi
di lucro.
Gli statuti devono sancire l'autonomia del Gruppo Associato
rispetto alla Federazione Arci Caccia Provinciale.
Deve essere previsto negli statuti una propria
responsabilità finanziaria, amministrativa, patrimoniale e
legate.
Tutti i gruppi associati devono avere un proprio legate
rappresentante che avrà funzioni di presidente pro tempore
che verrà nominato direttamente dal gruppo stesso.
La domanda di adesione alla Federazione Arci Caccia di Parma
da presentarsi al Consiglio Direttivo Provinciale dovrà
assumere la forma scritta e dovrà essere
sottoscritta dal
presidente pro-tempore del gruppo richiedente.
All'atto della accettazione di tale richiesta il Gruppo
assumerà la qualifica di gruppo associato affiliato e la
Federazione Arci Caccia Parma rilascerà un’affiliazione.
Il Gruppo Associato si impegnerà a versare la quota
associativa stabilita annualmente dal Consiglio Provinciale.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto della
iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del
rapporto associativo sono finalizzate esclusivamente
all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non
possono essere comunicati e/o diffusi a terzi espressa
accettazione da parte dello interessato e salve le
comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per
la stipula di polizze assicurative.
Diritti e doveri degli aderenti
Art. 7
Tutti gli aderenti alla Federazione Arci Caccia Provinciale
sia soci individuali che gruppi collettivi hanno parità di
diritti e doveri.
Gli aderenti/affiliati potranno partecipare a tutte le
attività promosse dall'associazione e qualora maggiorenni
potranno godere dell'elettorato attivo e passivo
relativamente agli organi direttivi e di controllo ai vari
livelli.
Tutti gli aderenti hanno il diritto di informazione e di
controllo stabiliti dalla legge e dal presente statuto, in
particolare potranno accedere ai documenti, alle delibere e
ai rendiconti consuntivi dell'associazione e potranno
esercitare il diritto di voto relativamente all'approvazione
del bilancio consuntivo, e durante il congresso provinciale.
La maggioranza dei soci svolge attività volontariamente e
gratuitamente pertanto avranno diritto al solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata.
Soltanto nei casi di particolari necessità l'associazione
potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri
associati.
Il comportamento di tutti gli aderenti dovrà essere sempre
animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onesta e rigore morale sia nei
confronti degli altri aderenti che nei confronti di terzi
esterni.
Gli aderenti hanno l'obbligo di osservare con lealtà le
norme dello statuto e del regolamento attuativo qualora
esistente, impegna dosi a sostenere, nella trasparenza,
tutte le attività promosse dell'associazione.
Gli aderenti potranno essere esclusi dall'associazione nei
seguenti casi:
1)
Per morosità nel versamento della quota sociale protrattasi
per due mesi dallo inizio dell'esercizio sociale;
2)
Per gravi motivi che abbiano comportato un danno morale e/o
materiale alla associazione.
L'esclusione degli aderenti verrà deliberata dal Consiglio
Direttivo Provinciale e la relativa delibera, contenente le
motivazioni del provvedimento verranno comunicate agli
interessati tramite lettera semplice, tranne nel caso di cui
al punto 1) del presente articolo dello statuto per il quale
non sarà necessaria alcuna comunicazione scritta.
Gli aderenti interessati dal provvedimento potranno chiedere
che sia posto all'ordine del giorno della successiva
assemblea del Collegio dei Garanti, l'esame dei motivi che
hanno determinato la loro esclusione al fine di contestare
gli addebiti a fondamento del provvedimento.
Durante il periodo di emissione del provvedimento di
esclusione e la delibera del Collegio dei Garanti
l'interessato si intenderà comunque sospeso.
Tutti gli aderenti potranno recedere dall'associazione
mediante comunicazione scritta da inviarsi al presidente
della associazione.
Gli aderenti esclusi e/o receduti non potranno mai
richiedere la restituzione dei contributi versati, ne
avranno diritto alcuno sul patrimonio della associazione.
Organi Sociali
Art. 8
Gil Organi sociali sono:
a)
Congresso Provinciale degli Associati e Affiliati;
b)
Assemblea Provinciale degli Associati e Affiliati;
c)
Consiglio Direttivo Provinciale;
d)
La Presidenza;
e)
Presidente;
f)
Collegio dei Garanti.
Congresso provinciale
Art. 9
Il Congresso Provinciale normalmente deve tenersi almeno una
volta ogni quattro anni su indicazioni di quello Regionale e
Nazionale della Federazione Arci Caccia, per la nomina dei
delegati al voto durante il Congresso Regionale.
Il Consiglio Direttivo Provinciale dovrà emanare, almeno 40
giorni prima della data fissata del Congresso provinciale,
le norme relative alla partecipazione dei delegati al
Congresso su indicazione di quelle previste dal regolamento
regionale e nazionale.
In ogni caso ciascun affiliato (gruppo associato e socio
individuale) potrà godere dell'elettorato attivo e passivo
durante il Congresso purché maggiore di età e in regola con
il versamento della quota associativa.
I delegati al Congresso potranno anche essere nominati in
una precedente assemblea provinciale dei soci.
Compiti del Congresso Provinciale sono i seguenti:
1)
eleggere il Presidente dell'associazione;
2)
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
3)
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
4)
nominare i delegati che dovranno partecipare al Congresso
Regionale;
5)
modificare lo statuto sociale;
6)
deliberare circa lo scioglimento dell'associazione.
Le convocazioni del Congresso Provinciale devono essere
inviate agli aderenti mediante:
A)
avviso scritto da inviare presso il domicilio del socio
individuale e presso la sede legale se trattasi di Circolo,
Associazioni e Gruppi, attraverso lettera semplice/ fax/
e-mail/ telegramma, almeno 30 giorni prima della data
fissata per il Congresso;
B)
Avviso di convocazione affisso presso il locale della sede
legale della associazione Arci Caccia Provinciale, almeno 20
giorni prima del Congresso e/o eventuale pubblicità presso
giornale locale.
Tutti gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine
del giorno dei lavori, l'ora e la sede ove si tiene il
Congresso.
Le sedute del Congresso Provinciale si potranno tenere in
prima o seconda convocazione.
In quest'ultimo caso la seduta si dovrà tenere
obbligatoriamente in data diversa dalla prima convocazione.
Sarà
straordinaria la seduta del Congresso Provinciale convocato
a deliberare circa la modifica dello Statuto e lo
scioglimento dell'associazione.
Sarà ordinaria in tutti gli altri casi.
Il Congresso riunito in seduta ordinaria sarà valido in
prima convocazione con la presenza della maggioranza dei
delegati aventi diritto di voto.
Le deliberazioni delle sedute ordinarie del Congresso
verranno prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega.
Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle
relative a problemi riguardanti le persone e/o la qualità
delle persone e/o nei casi in cui il Congresso lo ritenga
opportuno.
Ogni aderente avrà il diritto di esprimere un voto.
Le discussioni e le deliberazioni del Congresso Provinciale
sia ordinarie che straordinarie sono riassunte in un verbale
che verrà conservato presso la sede della associazione e
potrà essere consultato dagli aderenti.
Spetta alla competenza del Congresso provinciale riunito in
seduta straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a)
Approvazione di eventuali modifiche alto Statuto con la
presenza dei 2/3 degli aventi diritto di voto e con
decisione deliberata della maggioranza dei presenti. Ogni
gruppo aderente e ciascun socio individuale avrà diritto ad
esprimere un voto;
b)
Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio
residuo, con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto
al voto.
Hanno diritto al voto tutti i soci individuali e ciascun
gruppo associato.
Tutti i delegati dovranno essere maggiorenni e in regola con
il pagamento della quota sociale annuale.
Nel caso di gruppi associati affiliati in genere il voto
viene espresso un voto attraverso il proprio legale
rappresentante.
Nel caso di assenza del presidente, in ogni caso il gruppo
potrà comunque esercitare questo diritto, attraverso altra
persona munita di delega scritta debitamente firmata dal
presidente del Gruppo Associato.
Assemblea degli Associati
Art. 10
La convocazione dell'assemblea degli associati deve
effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della
sede legale e amministrativa almeno venti giorni prima della
adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella
sede o altrove), la data e l'orario della riunione.
L'avviso di convocazione viene altresì comunicato agli
associati (soci individuali o gruppi affiliati) mediante
modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo se
esistente, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o
telegramma, telefonata in ogni caso almeno 10 giorni prima
dell'adunanza.
L'assemblea degli associati:
1)
approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
2)
nomina delegati al Congresso Provinciale, negli anni in cui
si terra il Congresso Provinciale.
Esso ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi
precedenti la chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro
il mese di aprile di ogni anno per approvare il rendiconto
economico e finanziario consuntivo.
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati
(individuali e gruppi associati) maggiorenni in regola con
il versamento delle quote sociali.
Ogni associato se maggiore di età potrà esprimere un voto.
Nel caso di gruppi associati affiliati in genere il voto
viene espresso un voto attraverso il proprio legate
rappresentante.
Nel caso di assenza del presidente, in ogni caso il gruppo
potrà comunque esercitare questo diritto, attraverso altra
persona munita di delega debitamente firmata dal presidente
del Gruppo Associato.
Ogni associato potrà esprimere un voto.
Le sedute delle assemblee possono essere di prima o di
seconda convocazione.
Quelle di prima convocazione sono ritenute valide e atte a
deliberare con la presenza della meta più uno degli
associati aventi diritto.
La seconda convocazione che in ogni caso non potrà tenersi
prima di 24 ore dalla prima assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati aventi
diritto.
Le delibere delle assemblee sia di prima che di seconda
convocazione sono valide a maggioranza assoluta di voti.
In genere le assemblee vengono convocate anche prima del
congresso provinciale che normalmente si tiene ogni quattro
anni per la nomina dei delegati al Congresso nominati tra
gli aderenti.
Tutti i presenti potranno esercitare un diritto al voto e
potranno essere nominati come delegati al congresso.
Le assemblee potranno essere deliberate con la maggioranza
dei voti dei presenti.
Potranno essere convocare le assemblee oltre che su
richiesta del Consiglio Provinciale anche su richiesta di
1/3 dei soci individuali e 1/3 dei gruppi associati.
Consiglio Direttivo Provinciale
Art. 11
II Consiglio Direttivo Provinciale eletto dal Congresso
Provinciale a composto da un minimo di 15 componenti.
I suoi Componenti restano in carica quattro anni e possono
essere rieletti.
Non sono ammessi meccanismi di cooptazione.
Compiti del Consiglio Direttivo Provinciale sono tra i quali
quello di garantire l'ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'associazione tra un congresso
provinciale e l'altro.
Nello specifico è di competenza dello stesso:
-
convocare le assemblee;
-
designare i propri rappresentanti negli enti pubblici;
-
stabilire i rapporti con le altre associazioni venatorie e
con le pubbliche
istituzioni e con le forze politiche e sociali;
-
convocare il Congresso Provinciale;
-
elaborare ed approvare eventuali programmi di lavoro e
regolamenti interni; nominare componenti della Presidenza,
tra i suoi membri del Consiglio Direttivo territoriale già
nominati dal Congresso Provinciale;
-
stabilire le quote sociali annuali secondo i regolamenti
della Federazione Arci Caccia Regionale e Nazionale;
-
deliberare circa i provvedimenti di esclusione dei soci e/o
circoli soggetti ad eventuale ratifica da parte del Collegio
dei Garanti;
-
predisporre il rendiconto economico e finanziario
consuntivo.
Le delibere del Consiglio Direttivo Provinciale vengono
approvate a maggioranza assoluta (50% più 1 dei
partecipanti) e con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti.
Le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo
Provinciale avvengono tramite comunicazione scritta da
recapitarsi al domicilio fiscale dei suoi componenti almeno
15 giorni prima delle riunioni tramite lettera semplice.
Nella convocazione dovrà essere indicato il luogo, l'ora e
l'ordine del giorno della riunione.
Le sedute con la presenza di tutti i suoi componenti si
intenderanno comunque valide.
II Presidente
Art. 12
II Presidente dell'ARCI CACCIA Provinciale, eletto al
Congresso Provinciale resta in carica quattro anni a può
essere rieletto.
Svolge le seguenti funzioni:
a)
assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione
collegiali stabiliti dallo statuto;
b)
Convoca e presiede le riunioni del Direttivo Federate
Provinciale e degli altri organi di Direzione Collegiale;
c)
Esercita i compiti di rappresentanza e di collegamento
esterni inerenti alle proprie funzioni;
d)
Rappresenta l'ARCI CACCIA Provinciale in giudizio e verso
terzi.
Le funzioni del Presidente, limitatamente ai casi di assenza
o impedimento, sono delegate, all'inizio del mandato, dal
Presidente stesso al Vice Presidente.
La Presidenza
Art. 13
La presidenza dell'ARCI CACCIA Provinciale composta almeno
da 5 membri eletta dal Consiglio Direttivo Provinciale, tra
i componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Congresso
Provinciale.
Compiti della Presidenza sono quello di attuare le decisioni
prese dal Consiglio Direttivo e amministrare l'associazione.
Svolge compiti di rappresentanza politica dell'Associazione
nell'ambito provinciale.
L'ufficio di presidenza comprende:
il Presidente Provinciale, due Vice Presidenti, il
Segretario, l'Amministratore.
Organi di Garanzia e di Controllo
Art. 14
Il Collegio dei Garanti a organo di garanzia statutaria e di
controllo.
Viene eletto dal Congresso Provinciale e resta in carica
quattro anni e può essere rieletto.
Ha il compito di istituire, discutere e decidere sui ricorsi
presentati dai soci contro presunte violazioni dello statuto
e su eventuali provvedimenti di esclusione deliberati dal
Consiglio Direttivo Provinciale.
II Collegio dei Garanti e composto da tre membri ed elegge
tra essi il proprio Presidente, cui spetterà
l'organizzazione e la direzione dell'attività del Collegio
medesimo.
II Collegio dei Garanti a regolato nelle funzioni dal
dettato dell' art. 17 dello Statuto Nazionale della
Federazione Arci Caccia.
Vigilanza venatoria
Art. 15
Ai fini di una migliore gestione del territorio volta al
rispetto delle norme sulla attività venatoria, nonché ai
compiti di protezione faunistico-ambientale, in accordo con
le finalità istituzionali, l'Arci Caccia organizza
l'istituzione di Guardie Venatorie Volontarie.
I compiti di vigilanza delle Guardie Venatorie Volontarie
potranno estendersi ad altre attività, anche di tutela
ambientale, dietro autorizzazione ed eventuale coordinamento
degli Enti interessati.
Patrimonio dell'ARCI CACCIA
Art. 16
L'associazione trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a)
quote e contributi associati;
b)
quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di
manifestazioni sportive;
c)
eredità, donazioni e legati;
d)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
e)
contributi dell'Unione Europea e di organismi
internazionali;
f)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;
j)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazione anche se commerciali.
II fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non
esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i
beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è
mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione
ne all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
istituzionali sportive statutariamente previste.
Autonomia Giuridica e Amministrativa
Art. 17
L'Arci Caccia Provinciale ha propria autonomia giuridica e
amministrativa.
Gli organi dirigenti Regionali e Nazionali dell'Associazione
non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi
aderenti, dagli organi e dalle strutture i quali rispondono
ciascuno unicamente con i propri fondi e con i propri organi
dirigenti.
Rendiconto Consuntivo
Art. 18
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Entro il mese di aprile di ogni anno it Consiglio Direttivo
deve predisporre il rendiconto economico e finanziario
consuntivo.
II rendiconto dovrà essere approvato nell'assemblea degli
associati entro quattro mesi la chiusura dell'esercizio
sociale.
II Rendiconto Consuntivo dovrà essere depositato presso I'Arci
Caccia Provinciale e potrà essere consultato da parte degli
aderenti.
L'eventuale avanzo di gestione non potrà mai essere
distribuito tra gli aderenti ma dovrà essere reinvestito per
finanziare l'attività istituzionale statutariamente
previste.
Obbligazioni
Art. 19
II Presidente dell'Arci Caccia Provinciale può contrarre
obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da esso
rappresentata nel limite delle presunte ordinarie esigenze,
anche sotto forma di fidi bancari e prestiti.
Può operare cessioni di credito nonché operare l'apertura di
conti correnti bancari e postali.
Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte ad
altra persona all'uopo designata.
Scioglimento e Liquidazione
Art. 20
Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dal
Congresso Provinciale con la maggioranza di 3/4 degli aventi
diritto di voto, su convocazione esplicita.
Il Congresso Provinciale nomina uno o più liquidatori che
dovranno verificare l'eventuale patrimonio residuo assolte
le eventuali obbligazioni in essere.
Sempre il Congresso Provinciale dovrà stabilire anche circa
la devoluzione dello eventuale patrimonio residuo che in
ogni caso non potrà mai essere distribuito ai soci, ma dovrà
essere destinato ad altra Associazione di Promozione sociale
avente fini analoghi e comunque per fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3
comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662.
Per quanto contemplato nel presente statuto valgono le norme
stabilite dalla legge vigente.
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