S T A T U T O

ARCI CACCIA
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

Conforme allo statuto Arci Caccia Nazionale
approvato dal 9° Congresso Nazionale tenutosi
a ROMA dal 20 al 21 luglio 2007 e alla legge 7/12/2000 N. 383

Approvato dal Congresso Provinciale dei Soci il 16 marzo 2004 e modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 luglio 2018

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1

La Federazione ARCI CACCIA Provinciale di Parma è un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 avente come scopo principale il perseguimento di finalità di utilità sociale.

Fondata il 24 novembre 1995 è una associazione senza scopo di lucro, autonoma, unitaria e pluralista che ha come scopo principale quello di favorire l'esercizio venatorio nella tutela, nel rispetto e nella conservazione dell'ambiente e della fauna attraverso una attenta gestione e l'uso compatibile dell'ambiente stesso.

La Federazione ARCI CACCIA di Parma è parte integrante benché sia un ente autonomo di ARCI CACCIA NAZIONALE, riconosciuta con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 02/02/1974 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 Marzo 1974) ai sensi e per gli effetti della Legge n° 799 del 02/08/1967, che opera senza fine di lucro.

L'assenza di scopo di lucro a intesa come divieto di ripartire gli utili tra i soci e affiliati anche in forme differite e indirette, con conseguente obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento per fini di utilità sociale.

Art. 2

La Federazione Arci Caccia Provinciale ha sede in Parma, in Via del Taglio, n° 6 ed è federata all'Arci Caccia Nazionale, associazione culturale riconosciuta da Ministero degli Interni come Ente avente finalità assistenziali con Decreto del 02/8/1967 visto il Decreto Legislativo 10/7/1948 n° 705.

Finalita’ e attivita’

Art. 3

La Federazione Arci Caccia Provinciale di Parma è un'associazione che organizza i cittadini che esercitano l'attività venatoria e/o assimilata, avendo quale obiettivo primario quello della piena attuazione delle finalità contenute nella Legge 157/92 inerenti "Norme per il prelievo della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Organizza altresì tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici del territorio per proteggerlo.

Vede negli A.T.C., nei C.A. e negli altri istituti faunistici ambientali previsti dalle leggi gli strumenti fondamentali per una gestione sociale, democratica e partecipata sul territorio per affermare un'attività venatoria eco-compatibile e popolare.

La Federazione Arci Caccia Provinciale di Parma al fine di valorizzare la gestione del territorio promuove anche con altri soggetti associati la costituzione di fondazioni e forme di coordinamento provinciale degli A.T.C. e dei C.A. che nel campo venatorio agisce e promuove anche le seguenti attività connesse:

1-    Difesa e tutela dell'ambiente naturale;

2-    Collaborazione con le Associazioni Agricole presenti nella provincia di Parma per una corretta gestione del territorio, per garantire un reddito aggiuntivo all'impresa agricola multifunzionale e di qualità e per favorire l'incremento delle popolazioni faunistiche autoctone;

3-    Tutela e riproduzione della fauna selvatica con particolare impegno nella lotta contro it bracconaggio;.

4-    Educazione dei cacciatori al rigoroso rispetto di tutte le norme venatorie, legali e deontologiche e preparazione all'esame di abilitazione per i neo cacciatori;

5-    Volontariato, ambientalista e per la protezione civile, attività di prevenzione e difesa ambientale con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi, all'inquinamento e al pronto intervento in caso di calamita naturali;

6- Osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a tutela dell'ambiente, delle acque e della fauna, nel rispetto della legge 266//91 e successive modifiche ed integrazioni;

7- Vigilanza venatoria ed ambientale con l'ausilio di guardie giurate volontarie coordinate dall'Amministrazione Provinciale ai sensi della L.R. 8/1994;

8- Promozione di discipline sportive ed attività motorie, intese come strumento di conoscenza e valorizzazione della natura. In particolare le seguenti:

a)    cinofilia;

b)    tiro sportivo;

c)     tiro con l'arco;

d)    falconeria;

e)    speleologia;

f)      caccia fotografica;

g)    micologia;

h)    raccolta di tartufi;

i)       escursionismo;

j)      la pesca sportiva;

9- Gestione di aree naturali protette o di importanza storico culturale, in collaborazione con gli enti locali;

10-   Applicazione del trattato di Kjoto per la riduzione dei gas inquinanti e promozione delle varie forme di energie rinnovabili.

Adesioni individuali e collettive

Art. 4

Possono aderire all'Associazione Arci Caccia di Parma senza alcuna discriminazione tutti i soggetti the decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni del presente statuto sociale.

Gli aderenti alla Federazione Arci Caccia di Parma si distinguono in:

1-    Persone fisiche ovvero singoli cittadini denominati Soci individuali;

2-    Circoli, gruppi e associazioni denominati Gruppi Associati Affiliati.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri.

Soci individuali

Art. 5

Possono associarsi all'Arci Caccia, singoli cittadini che ne condividano le finalità, gli scopi e il presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo Provinciale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo Provinciale il richiedente acquisterà la qualifica di socio.

Tutti i soci si dovranno impegnare a versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo Provinciale annualmente.

Le quote associative sono intrasmissibili e non potranno mai essere restituite.

La Federazione Arci Caccia Provinciale provvederà a rilasciare ai soci individuali una tessera sociale.

Il trattamento dei dati personalì acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzate esclusivamente all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati e/o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per Ia stipula di polizze assicurative.

Gruppi Associati

Art. 6

I circoli, le associazioni e i gruppi sono la struttura base dell'Associazione.

Ogni circolo, associazione e gruppo deve avere un proprio statuto sociale in sintonia con quello della Federazione Arci Caccia Nazionale e non deve svolgere attività per scopi di lucro.

Gli statuti devono sancire l'autonomia del Gruppo Associato rispetto alla Federazione Arci Caccia Provinciale.

Deve essere previsto negli statuti una propria responsabilità finanziaria, amministrativa, patrimoniale e legate.

Tutti i gruppi associati devono avere un proprio legate rappresentante che avrà funzioni di presidente pro tempore che verrà nominato direttamente dal gruppo stesso.

La domanda di adesione alla Federazione Arci Caccia di Parma da presentarsi al Consiglio Direttivo Provinciale dovrà assumere la forma scritta e dovrà essere sottoscritta dal presidente pro-tempore del gruppo richiedente.

All'atto della accettazione di tale richiesta il Gruppo assumerà la qualifica di gruppo associato affiliato e la Federazione Arci Caccia Parma rilascerà un’affiliazione.

Il Gruppo Associato si impegnerà a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Provinciale.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto della iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzate esclusivamente all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati e/o diffusi a terzi espressa accettazione da parte dello interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 7

Tutti gli aderenti alla Federazione Arci Caccia Provinciale sia soci individuali che gruppi collettivi hanno parità di diritti e doveri.

Gli aderenti/affiliati potranno partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e qualora maggiorenni potranno godere dell'elettorato attivo e passivo relativamente agli organi direttivi e di controllo ai vari livelli.

Tutti gli aderenti hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente statuto, in particolare potranno accedere ai documenti, alle delibere e ai rendiconti consuntivi dell'associazione e potranno esercitare il diritto di voto relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo, e durante il congresso provinciale.

La maggioranza dei soci svolge attività volontariamente e gratuitamente pertanto avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Soltanto nei casi di particolari necessità l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento di tutti gli aderenti dovrà essere sempre animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onesta e rigore morale sia nei confronti degli altri aderenti che nei confronti di terzi esterni.

Gli aderenti hanno l'obbligo di osservare con lealtà le norme dello statuto e del regolamento attuativo qualora esistente, impegna dosi a sostenere, nella trasparenza, tutte le attività promosse dell'associazione.

Gli aderenti potranno essere esclusi dall'associazione nei seguenti casi:

1)    Per morosità nel versamento della quota sociale protrattasi per due mesi dallo inizio dell'esercizio sociale;

2)    Per gravi motivi che abbiano comportato un danno morale e/o materiale alla associazione.

L'esclusione degli aderenti verrà deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento verranno comunicate agli interessati tramite lettera semplice, tranne nel caso di cui al punto 1) del presente articolo dello statuto per il quale non sarà necessaria alcuna comunicazione scritta.

Gli aderenti interessati dal provvedimento potranno chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea del Collegio dei Garanti, l'esame dei motivi che hanno determinato la loro esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

Durante il periodo di emissione del provvedimento di esclusione e la delibera del Collegio dei Garanti l'interessato si intenderà comunque sospeso.

Tutti gli aderenti potranno recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al presidente della associazione.

Gli aderenti esclusi e/o receduti non potranno mai richiedere la restituzione dei contributi versati, ne avranno diritto alcuno sul patrimonio della associazione.

Organi Sociali

Art. 8

Gil Organi sociali sono:

a)    Congresso Provinciale degli Associati e Affiliati;

b)    Assemblea Provinciale degli Associati e Affiliati;

c)     Consiglio Direttivo Provinciale;

d)    La Presidenza;

e)    Presidente;

f)      Collegio dei Garanti.

Congresso provinciale

Art. 9

Il Congresso Provinciale normalmente deve tenersi almeno una volta ogni quattro anni su indicazioni di quello Regionale e Nazionale della Federazione Arci Caccia, per la nomina dei delegati al voto durante il Congresso Regionale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale dovrà emanare, almeno 40 giorni prima della data fissata del Congresso provinciale, le norme relative alla partecipazione dei delegati al Congresso su indicazione di quelle previste dal regolamento regionale e nazionale.

In ogni caso ciascun affiliato (gruppo associato e socio individuale) potrà godere dell'elettorato attivo e passivo durante il Congresso purché maggiore di età e in regola con il versamento della quota associativa.

I delegati al Congresso potranno anche essere nominati in una precedente assemblea provinciale dei soci.

 

Compiti del Congresso Provinciale sono i seguenti:

1) eleggere il Presidente dell'associazione;

2) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;

3) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;

4) nominare i delegati che dovranno partecipare al Congresso Regionale;

5) modificare lo statuto sociale;

6) deliberare circa lo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni del Congresso Provinciale devono essere inviate agli aderenti mediante:

A)  avviso scritto da inviare presso il domicilio del socio individuale e presso la sede legale se trattasi di Circolo, Associazioni e Gruppi, attraverso lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma, almeno 30 giorni prima della data fissata per il Congresso;

B)  Avviso di convocazione affisso presso il locale della sede legale della associazione Arci Caccia Provinciale, almeno 20 giorni prima del Congresso e/o eventuale pubblicità presso giornale locale.

Tutti gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'ora e la sede ove si tiene il Congresso.

Le sedute del Congresso Provinciale si potranno tenere in prima o seconda convocazione.

In quest'ultimo caso la seduta si dovrà tenere obbligatoriamente in data diversa dalla prima convocazione.

Sarà straordinaria la seduta del Congresso Provinciale convocato a deliberare circa la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Sarà ordinaria in tutti gli altri casi.

Il Congresso riunito in seduta ordinaria sarà valido in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni delle sedute ordinarie del Congresso verranno prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative a problemi riguardanti le persone e/o la qualità delle persone e/o nei casi in cui il Congresso lo ritenga opportuno.

Ogni aderente avrà il diritto di esprimere un voto.

Le discussioni e le deliberazioni del Congresso Provinciale sia ordinarie che straordinarie sono riassunte in un verbale che verrà conservato presso la sede della associazione e potrà essere consultato dagli aderenti.

Spetta alla competenza del Congresso provinciale riunito in seduta straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a)    Approvazione di eventuali modifiche alto Statuto con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto di voto e con decisione deliberata della maggioranza dei presenti. Ogni gruppo aderente e ciascun socio individuale avrà diritto ad esprimere un voto;

b)    Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto tutti i soci individuali e ciascun gruppo associato.

Tutti i delegati dovranno essere maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Nel caso di gruppi associati affiliati in genere il voto viene espresso un voto attraverso il proprio legale rappresentante.

Nel caso di assenza del presidente, in ogni caso il gruppo potrà comunque esercitare questo diritto, attraverso altra persona munita di delega scritta debitamente firmata dal presidente del Gruppo Associato.

Assemblea degli Associati

Art. 10

La convocazione dell'assemblea degli associati deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede legale e amministrativa almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della riunione.

L'avviso di convocazione viene altresì comunicato agli associati (soci individuali o gruppi affiliati) mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo se esistente, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, telefonata in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea degli associati:

1)    approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

2)    nomina delegati al Congresso Provinciale, negli anni in cui si terra il Congresso Provinciale.

Esso ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi precedenti la chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il mese di aprile di ogni anno per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati (individuali e gruppi associati) maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni associato se maggiore di età potrà esprimere un voto.

Nel caso di gruppi associati affiliati in genere il voto viene espresso un voto attraverso il proprio legate rappresentante.

Nel caso di assenza del presidente, in ogni caso il gruppo potrà comunque esercitare questo diritto, attraverso altra persona munita di delega debitamente firmata dal presidente del Gruppo Associato.

Ogni associato potrà esprimere un voto.

Le sedute delle assemblee possono essere di prima o di seconda convocazione.

Quelle di prima convocazione sono ritenute valide e atte a deliberare con la presenza della meta più uno degli associati aventi diritto.

La seconda convocazione che in ogni caso non potrà tenersi prima di 24 ore dalla prima assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto.

Le delibere delle assemblee sia di prima che di seconda convocazione sono valide a maggioranza assoluta di voti.

In genere le assemblee vengono convocate anche prima del congresso provinciale che normalmente si tiene ogni quattro anni per la nomina dei delegati al Congresso nominati tra gli aderenti.

Tutti i presenti potranno esercitare un diritto al voto e potranno essere nominati come delegati al congresso.

Le assemblee potranno essere deliberate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Potranno essere convocare le assemblee oltre che su richiesta del Consiglio Provinciale anche su richiesta di 1/3 dei soci individuali e 1/3 dei gruppi associati.

Consiglio Direttivo Provinciale

Art. 11

II Consiglio Direttivo Provinciale eletto dal Congresso Provinciale a composto da un minimo di 15 componenti.

I suoi Componenti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Non sono ammessi meccanismi di cooptazione.

Compiti del Consiglio Direttivo Provinciale sono tra i quali quello di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione tra un congresso provinciale e l'altro.

Nello specifico è di competenza dello stesso:

-        convocare le assemblee;

-        designare i propri rappresentanti negli enti pubblici;

-        stabilire i rapporti con le altre associazioni venatorie e con le pubbliche istituzioni e con le forze politiche e sociali;

-        convocare il Congresso Provinciale;

-        elaborare ed approvare eventuali programmi di lavoro e regolamenti interni; nominare componenti della Presidenza, tra i suoi membri del Consiglio Direttivo territoriale già nominati dal Congresso Provinciale;

-        stabilire le quote sociali annuali secondo i regolamenti della Federazione Arci Caccia Regionale e Nazionale;

-        deliberare circa i provvedimenti di esclusione dei soci e/o circoli soggetti ad eventuale ratifica da parte del Collegio dei Garanti;

-        predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo Provinciale vengono approvate a maggioranza assoluta (50% più 1 dei partecipanti) e con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale avvengono tramite comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio fiscale dei suoi componenti almeno 15 giorni prima delle riunioni tramite lettera semplice.

Nella convocazione dovrà essere indicato il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Le sedute con la presenza di tutti i suoi componenti si intenderanno comunque valide.

II Presidente

Art. 12

II Presidente dell'ARCI CACCIA Provinciale, eletto al Congresso Provinciale resta in carica quattro anni a può essere rieletto.

Svolge le seguenti funzioni:

a)    assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione collegiali stabiliti dallo statuto;

b)    Convoca e presiede le riunioni del Direttivo Federate Provinciale e degli altri organi di Direzione Collegiale;

c)     Esercita i compiti di rappresentanza e di collegamento esterni inerenti alle proprie funzioni;

d)    Rappresenta l'ARCI CACCIA Provinciale in giudizio e verso terzi.

Le funzioni del Presidente, limitatamente ai casi di assenza o impedimento, sono delegate, all'inizio del mandato, dal Presidente stesso al Vice Presidente.

La Presidenza

Art. 13

La presidenza dell'ARCI CACCIA Provinciale composta almeno da 5 membri eletta dal Consiglio Direttivo Provinciale, tra i componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Congresso Provinciale.

Compiti della Presidenza sono quello di attuare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e amministrare l'associazione.

Svolge compiti di rappresentanza politica dell'Associazione nell'ambito provinciale.

L'ufficio di presidenza comprende:

il Presidente Provinciale, due Vice Presidenti, il Segretario, l'Amministratore.

Organi di Garanzia e di Controllo

Art. 14

Il Collegio dei Garanti a organo di garanzia statutaria e di controllo.

Viene eletto dal Congresso Provinciale e resta in carica quattro anni e può essere rieletto.

Ha il compito di istituire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci contro presunte violazioni dello statuto e su eventuali provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo Provinciale.

II Collegio dei Garanti e composto da tre membri ed elegge tra essi il proprio Presidente, cui spetterà l'organizzazione e la direzione dell'attività del Collegio medesimo.

II Collegio dei Garanti a regolato nelle funzioni dal dettato dell' art. 17 dello Statuto Nazionale della Federazione Arci Caccia.

Vigilanza venatoria

Art. 15

Ai fini di una migliore gestione del territorio volta al rispetto delle norme sulla attività venatoria, nonché ai compiti di protezione faunistico-ambientale, in accordo con le finalità istituzionali, l'Arci Caccia organizza l'istituzione di Guardie Venatorie Volontarie.

I compiti di vigilanza delle Guardie Venatorie Volontarie potranno estendersi ad altre attività, anche di tutela ambientale, dietro autorizzazione ed eventuale coordinamento degli Enti interessati.

Patrimonio dell'ARCI CACCIA

Art. 16

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)    quote e contributi associati;

b)    quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di  manifestazioni sportive;

c)     eredità, donazioni e legati;

d)    contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e)    contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g)    proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h)    erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i)       entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j)      altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche se commerciali.

II fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali sportive statutariamente previste.

Autonomia Giuridica e Amministrativa

Art. 17

L'Arci Caccia Provinciale ha propria autonomia giuridica e amministrativa.

Gli organi dirigenti Regionali e Nazionali dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti, dagli organi e dalle strutture i quali rispondono ciascuno unicamente con i propri fondi e con i propri organi dirigenti.

Rendiconto Consuntivo

Art. 18

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno it Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

II rendiconto dovrà essere approvato nell'assemblea degli associati entro quattro mesi la chiusura dell'esercizio sociale.

II Rendiconto Consuntivo dovrà essere depositato presso I'Arci Caccia Provinciale e potrà essere consultato da parte degli aderenti.

L'eventuale avanzo di gestione non potrà mai essere distribuito tra gli aderenti ma dovrà essere reinvestito per finanziare l'attività istituzionale statutariamente previste.

Obbligazioni

Art. 19

II Presidente dell'Arci Caccia Provinciale può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da esso rappresentata nel limite delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti.

Può operare cessioni di credito nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte ad altra persona all'uopo designata.

 

 

Scioglimento e Liquidazione

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dal Congresso Provinciale con la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto di voto, su convocazione esplicita.

Il Congresso Provinciale nomina uno o più liquidatori che dovranno verificare l'eventuale patrimonio residuo assolte le eventuali obbligazioni in essere.

Sempre il Congresso Provinciale dovrà stabilire anche circa la devoluzione dello eventuale patrimonio residuo che in ogni caso non potrà mai essere distribuito ai soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione di Promozione sociale avente fini analoghi e comunque per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662.

Per quanto contemplato nel presente statuto valgono le norme stabilite dalla legge vigente.